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Contributi editoria: Consiglio Ministri, via alle nuove procedure di erogazione
Il regolamento tende a premiare i giornali che arrivano effettivamente nelle edicole, per questo restano escluse le copie vendute in blocco. Accesso anche alle imprese giornalistiche che hanno un numero minimo di dipendenti.
Fonte: Immagine dal web
Via libera del Consiglio dei Ministri al regolamento che semplifica e riordina la disciplina e le procedure di erogazione dei contributi diretti e indiretti all'editoria. Il via libera è arrivato il 18 novembre scorso dopo il parere positivo del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera.
CHI PUO' RICHIEDERE IL CONTRIBUTO. Le imprese, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, fermi restando tutti i requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15% delle copie distribuite e, per le testate locali nella misura di almeno il 30% delle copie distribuite.
DISTRIBUZIONE E TIRATURA. Nel parametro del calcolo le copie effettivamente distribuite sostituiscono la tiratura . Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie a un soggetto a un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento e al di fuori della filiera distributiva. Nelle copie distribuite non rientrano, inoltre, quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite lo strillonaggio. La tiratura, quindi la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
TESTATE NAZIONALI. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
COOPERATIVE EDITRICI. Le cooperative editrici costituite possono continuare ad accedere ai contributi a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato.
RICHIESTA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impresa non possa utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche attraverso una raccomandata postale.
DOCUMENTI
- Legge n.250 del 7 agosto 1990
- 8° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione 'I media tra crisi e metamorfosi'
LINK
- Presidenza del Consiglio dei Ministri (Speciale contributi editoria)
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria
- AGCOM, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Associazione Italiana Editori






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