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Il dipendente non arriva al lavoro a causa del maltempo? Ora lo deve provare
Secondo la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, il lavoratore può utilizzare il monte permessi a disposizione e non perdere soldi a fine mese purché comunichi all'azienda in maniera tempestiva l'assenza e le motivazioni
Fonte: Agenzia Asca
La neve. Per i più piccoli significa gioco, divertimento e allegria, per gli adulti che lavorano, invece, un fenomeno metrologico di questo genere, al quale peraltro non si è abituati, può rappresentare un vero e proprio problema, soprattutto a livello lavorativo. Già perché durante l' "emergenza neve" a Roma, il 3 e 4 febbraio scorsi, sono stati tanti i lavoratori che, a causa di strade inagibili, mezzi di trasporto bloccati, taxi introvabili, auto completamente sommerse o slittanti sul ghiaccio, non hanno potuto "timbrare il cartellino". Così come molti sono stati i datori di lavoro che non sono riusciti ad aprire l'azienda anche se i dipendenti si sono presentati puntualmente. D'atro canto è vero anche che qualcuno, con buona pace dei datori, come si dice a Roma "ci ha anche marciato", cogliendo l'occasione per starsene tranquillamente a casa.
Ma dal punto di vista della giornata "non lavorata", cosa succede al lavoratore dipendente che non si reca al lavoro causa maltempo eccezionale? La risposta è presto data: "Un lavoratore bloccato dalla neve o dal ghiaccio deve provare al datore di lavoro la situazione che gli impedisce di essere presente al lavoro". Lo fa sapere la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro attraverso Labitalia, che arriva a questa conclusione comparando le disposizioni vigenti in materia di assenze dei lavoratori. Secondo la Fondazione è bene che "chi è rimasto intrappolato nei disagi provocati dalle nevicate di questi giorni presti massima attenzione a quanto previsto da leggi e contratti collettivi".
"IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA": IL DATORE NON È TENUTO ALLA RETRIBUZIONE: "Nel corso del rapporto di lavoro - spiegano gli esperti della Fondazione - può verificarsi l'impossibilità di realizzare la prestazione per cause che riguardano sia il lavoratore che il datore di lavoro, anche se non sono imputabili agli stessi. Nel caso in cui la mancata prestazione riguardi la persona del lavoratore, come ad esempio quando quest'ultimo non raggiunge il posto di lavoro per sciopero dei mezzi pubblici o per il maltempo, l'impossibilità sopravvenuta libera il lavoratore dall'obbligo di effettuare la prestazione ed esonera il datore di lavoro dall'obbligo di pagare la retribuzione".
LA QUESTIONE PERMESSI E CONGEDI. Quanto affermato poc'anzi vale in linea di principio. Ad impedire che il lavoratore bloccato dalla neve si veda poi decurtata la paga, intervengono i contratti di lavoro. Non a caso, diffusamente, i contratti collettivi riconoscono un monte ore di congedi/permessi straordinari, legati proprio, ad esempio, a eventi meteorologici eccezionali.
UTILIZZARE IL MONTE ORE E NON PERDERE LA RETRIBUZIONE. In caso di eventi meteorologici eccezionali, dunque, il lavoratore può utilizzare il monte permessi a disposizione, e non perdere nulla a fine mese. Sempre a condizione che, avvertono i consulenti del lavoro, comunichi all'azienda in maniera tempestiva l'assenza e le motivazioni. "Il 'maltempo', infatti, con le conseguenti condizioni che impediscono il raggiungimento della sede di lavoro, e quindi l'impossibilità di prestare l'obbligazione lavorativa, deve essere provato dal lavoratore che giustifica così la sua assenza dal lavoro", spiega la Fondazione Studi citando gli articoli 1218 e 2104 del Codice civile.
SE IL CONTRATTO DI LAVORO NON PREVEDE NULLA IN MATERIA. Al Codice civile bisogna riferirsi, sottolineano gli esperti della Fondazione, nell'eventualità che il contratto di lavoro nazionale applicato alla fattispecie concreta non preveda nulla in materia: in questo caso, "la regolamentazione è da riferire al Codice civile, secondo la richiamata assegnazione dell'onere della prova (art. 1218) e la necessità che l'impedimento sia effettivo (art. 2104)". Ma cosa succede in assenza di queste condizioni? "Scatta l'addebito disciplinare per l'assente (art. 2106) - si avverte - che non abbia provato la concreta impossibilità di adempiere all'obbligazione fondamentale posta in capo al lavoratore".
SE È IL DATORE AD AVERE L'IMPEDIMENTO. Fin qui i doveri del lavoratore che ha anche dei diritti. Considerazioni di natura simile possono farsi nei confronti del datore di lavoro, quando la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore stesso. Per la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, si può infatti parlare di una 'effettiva impossibilità sopravvenuta', quando la causa, oltre che evidentemente estranea alla volontà del datore di lavoro, sia del tutto estranea alle ragioni produttive e all'organizzazione del lavoro".
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