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Apprendistato: le aziende perdono le agevolazioni contributive se modificano le mansioni del lavoratore

La Corte di Cassazione stabilisce che le agevolazioni di legge sono legate ad un criterio di continuità tra l'iniziale apprendistato e il successivo rapporto a tempo indeterminato. Non c'è continuità se cambiano le mansioni dell'apprendista.

» Occupazione Silvia D'Ambrosi - 09/07/2010

Cambiare le mansioni dell'apprendista una volta passato al contratto indeterminato non si può fare. L'azienda perde le agevolazioni contributive previste dalla legge per anno a partire dalla fine dell'apprendistato.

È quanto stabilisce la sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010 della Corte di Cassazione, che così si è espressa nel caso del titolare di un'autofficina meccanica che, ad apprendistato terminato, ha spostato la persona formata come 'operaio meccanico autoriparatore' a 'impiegato addetto alle revisioni'.

In particolare, la sentenza precisa che "I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di previdenza e assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato", a patto che vi sia continuità tra l'iniziale apprendistato e il successivo rapporto a tempo indeterminato. Una continuità che dovrebbe essere garantita proprio dall'utilizzo della formazione ricevuta dal lavoratore come apprendista.

La ratio vuole che, superato con successo il periodo di apprendistato e appreso un nuovo mestiere, il lavoratore continui a lavorare nell'ambito della qualifica conseguita. L'obbligo di formazione dell'apprendista da parte del datore di lavoro, costituisce, dunque, elemento centrale del rapporto di apprendistato. In caso contrario si instaurerebbe un diverso e nuovo rapporto di lavoro, piuttosto che la trasformazione di quello precedente.

L'articolo 21, comma 6, della legge n. 56/1987, ha previsto che i datori di lavoro che abbiano instaurato rapporti di lavoro con personale assunto come apprendista, trasformati in rapporti a tempo indeterminato, continuino ad effettuare i versamenti contributivi secondo le norme previste per gli apprendisti per la durata di dodici mesi dalla data di trasformazione dei rapporti medesimi. Ma la Cassazione ha precisato che l'azienda perde il diritto alla fruizione delle agevolazioni contributive previste per la trasformazione del contratto di apprendistato (contribuzione agevolata per un anno in caso di qualificazione), qualora cambi le mansioni dell’apprendista subito dopo la qualificazione.

L'apprendistato, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003, è uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo, lungo tutto l'arco della vita. Tre sono le tipologie del contratto di apprendistato a seconda degli obiettivi e delle fasce d'età degli apprendisti: apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma e percorsi di alta formazione.

È un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto ad impartire e/o far impartire l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Quindi lo scopo è quello di fornire una qualificazione professionale ai giovani che ne sono sprovvisti; per i giovani già in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione professionale (attestato di qualifica, diploma di qualifica o diploma di scuola media superiore) è un'occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.

Nel contratto di apprendistato il datore di lavoro deve precisare le prestazioni che saranno richieste al lavoratore, l'addestramento che gli sarà impartito all'interno dell'azienda o in strutture esterne e la qualifica che sarà conseguita dal giovane al termine del rapporto di apprendistato.


LINK:
Corte di Cassazione, sentenza n° 15055 del 22 giugno 2010
Legge del 19 gennaio 1955, Disciplina dell’apprendistato
Decreto legislativo n° 276 del 10 settembre 2003